Ostelli per la gioventù
pagina in allestimento
Descrizione
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.
Sono gestiti, di norma, da Enti Pubblici, Enti di carattere morale o religioso, Associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio.
Gli ostelli possono essere dotati di uno o più locali adibiti a cucina comune per la preparazione personale dei pasti da parte degli ospiti e possono essere costituiti da più immobili, definite "dipendenze", nelle immediate adiacenze della casa madre ad una distanza non superiore di m. 100.
Devono possedere i requisiti minimi strutturali e di esercizio (servizi obbligatori) approvati dalla Regione Emilia Romagna con atto di Giunta Regionale n. 2186/2005.
Possono altresì acquisire la classificazione di residenze d'epoca le strutture assoggettate ai vincoli previsti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi della Legge 6 luglio 2002, n. 137 che siano arredate prevalentemente con mobili d'epoca a cui si riferiscono, fatti salvi impianti, dotazioni tecnologiche e servizi.
E' consentita la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir.
L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetta ad apposita D.I.A. ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 14/03.
La gestione dell'attività e dei singoli servizi è effettuata anche tramite rappresentanti, purchè gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività.
Sussiste l'obbligo di esporre il marchio identificativo dell'ostello, esponendo all'esterno della struttura la targa con le caratteristiche e modalità approvate dalla Regione Emilia Romagna.
Riferimenti normativi
-
Regio Decreto 16 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del T.U.L.P.S."
-
Legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia"
-
Decreto Presidente Repubblica 2 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia"
-
Legge Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità"
-
Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
-
Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 19 dicembre 2005, n. 2186 "Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico"
-
Determina Dirigenziale Regione Emilia Romagna 2 maggio 2006, n. 6008 "Approvazione dei marchi identificativi delle strutture ricettive alberghiere in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 2186/2005"
-
Determina Dirigenziale Regione Emilia Romagna 6 giugno 2006, n. 7953 "Rettifica determina 2 maggio 2006, n. 6008 per mero errore materiale relativo alle indicazioni cromatiche dei marchi"
Modulistica:
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).