Bed & Breakfast
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Descrizione
Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione o Bed & Breakfast (B&B) l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza o abituale dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa, in non più di 3 camere e con un massimo di 6 posti letto, più un eventuale letto aggiunto per camera in caso di minori di dodici anni. L'ospitalità può essere fornita per un massimo di 120 giorni all’anno nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di 500 pernottamenti nell'arco dell'anno solare.
Qualora si scelga l'ultima opzione, in sede di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), una volta raggiunto il tetto dei 500 pernottamenti, dovrà essere presentata al Comune e alla Provincia la sospensione dell'attività fino all'anno solare successivo.
Il marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.
Il conduttore dell'attività ha l'obbligo della residenza anagrafica nella abitazione dove si esercita l'attività di B & B quindi come stabilito dalla normativa vigente in materia di anagrafe, la residenza deve coincidere con la "dimora abituale" cioè con il luogo in cui la persona vive in modo stabile.
L'attività di B & B non può essere esercitata in una unità immobiliare catastale diversa da quella in cui chi la esercita ha la residenza anagrafica, neppure se immediatamente attigua.
Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti all'ospitalità sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, ai sensi della Delibera di G.R.E.R. n. 2149/2004.
L'attività di B & B è intrapresa previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali.
Coloro che svolgono l’attività di B&B sono tenuti a comunicare al Comune e alla Provincia, entro il 1° ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all’accoglienza nell’arco dell’anno successivo e i prezzi massimi applicati, con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo, che devono essere esposti nella camera ove si effettua l’ospitalità; devono inoltre comunicare alla Provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’ISTAT nonché comunicare le presenze alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza entro 24 ore, ai sensi dell’art. 109 del TULPS.
NUOVA APERTURA
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (B & B) deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione.
I vincoli per l’apertura:
Soggettivi:
- morali di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e all'art. 92 del T.U.L.P.S.;
- obbligo della residenza anagrafica nell'abitazione dove viene esercitata l'attività . (La residenza deve coincidere con la dimora abituale cioè con il luogo in cui la persona vive in modo stabile).
Oggettivi:
- l'immobile deve essere classificato urbanisticamente come residenziale e deve essere in regola con tutte le disposizioni di legge e regolamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza previste per le civili abitazioni, nonché possedere le caratteristiche minime di cui alla Delibera di Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 2149 (Approvazione standard strutturali e requisiti d'esercizio per l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione).
Altra documentazione necessaria:
1) Planimetria dell'abitazione (anche non sottoscritta da un tecnico) aggiornata con le eventuali modifiche apportate con l'indicazione dell'uso dei locali in cui sono evidenziate le stanze, i posti letto e i servizi igienici destinati all'accoglienza - n. 4 copie
Tempistica del procedimento:
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
Qualora, in sede di controllo della Segnalazione e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e dei presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.. In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i.
SOSPENSIONE
La comunicazione di sospensione dell'attività per l'esercizio di Bed & Breakfast deve essere effettuata, qualora sia stato raggiunto il limite massimo dei 500 pernottamenti, nel caso sia stata scelta tale opzione in fase di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o di successiva Comunicazione, utilizzando l'apposito modulo. Tale comunicazione deve essere presentata anche alla Provincia.
Il modello di comunicazione deve essere presentato in triplice copia firmato in originale, completo degli allegati richiesti.
Tempistica del procedimento:
La sospensione dell'attività ha efficacia immediata dalla data indicata sulla comunicazione.
Nel caso della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai fini dell'esercizio dell'attività, farà fede la data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA. L'attività può essere iniziata soltanto al ricevimento di tale ricevuta.
PERIODI DI DISPONIBILITA’ ALL’ACCOGLIENZA E PREZZI MASSIMI
Entro il 1° ottobre di ogni anno devono essere comunicati, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L.R.E.R. n. 16/2004 e s.m.i., al Comune ed alla Provincia i periodi di disponibilità nell’arco dell’anno successivo e i prezzi massimi applicati con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo, utilizzando l’apposito modulo fornito dal Servizio Turismo della Provincia di Modena.
Il modello di comunicazione deve essere presentato in triplice copia firmato in originale, completo degli allegati richiesti.
Tempistica del procedimento:
La Comunicazione ha efficacia dalla data di presentazione al Comune.
Nel caso della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai fini dell'esercizio dell'attività, farà fede la data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA. L'attività può essere iniziata soltanto al ricevimento di tale ricevuta.
VARIAZIONE CAPACITA’ RICETTIVA
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per variazione della capacità ricettiva, nei limiti consentiti dalla normativa regionale vigente, deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica.
Altra documentazione necessaria:
Planimetria dell'abitazione (anche non sottoscritta da un tecnico) aggiornata con le eventuali modifiche apportate con l'indicazione dell'uso dei locali in cui sono evidenziate le stanze, i posti letto e i servizi igienici destinati all'accoglienza [n. 2 copie]
Il modello di Segnalazione deve essere presentato in triplice copia firmato in originale, completo degli allegati richiesti.
Tempistica del procedimento:
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti. Qualora, in sede di controllo della Segnalazione e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e dei presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.. In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..
Nel caso della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai fini dell'esercizio dell'attività, farà fede la data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA. L'attività può essere iniziata soltanto al ricevimento di tale ricevuta.
VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per variazione della denominazione di Bed & Breakfast deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica.
Il modello di Segnalazione deve essere presentato in triplice copia firmata in originale, completo degli allegati richiesti.
Tempistica del procedimento:
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti. Qualora, in sede di controllo della Segnalazione e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e dei presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.. In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..
Nel caso della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai fini dell'esercizio dell'attività, farà fede la data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA. L'attività può essere iniziata soltanto al ricevimento di tale ricevuta.
CESSAZIONE
La comunicazione per cessazione definitiva dell'attività di Bed & Breakfast deve essere presentata al Comune e alla Provincia, utilizzando l'apposito modulo.
Il modello di comunicazione deve essere presentato in triplice copia firmato in originale, completo degli allegati richiesti.
Tempistica del procedimento:
La cessazione dell'attività ha efficacia immediata dalla data indicata sulla comunicazione.
Nel caso della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai fini dell'esercizio dell'attività, farà fede la data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA. L'attività può essere iniziata soltanto al ricevimento di tale ricevuta.
Modulistica:
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Comunicazione di chiusura o sospensione
Comunicazione prezzi e attrezzature