Agriturismi
Descrizione
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.
Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta
b) somministrare pasti e bevande
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini
d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.
La connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristica. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonché delle tecniche colturali adottate stabilmente dall'imprenditore agricolo.
L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di 50 pasti giornalieri su base mensile e comunque a 1/12 dei pasti annuali autorizzati. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna.
Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto:
- prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi
- prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti nell'apposito Albo ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione
- I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35% del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25% per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunità montane o in Unioni di Comuni montani
- La somma dei prodotti elencati sopra, deve essere superiore, in valore, all'80% del prodotto totale annuo utilizzato. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali.
La somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di generi alimentari potrà essere iniziata previa presentazione di apposita notifica direttamente all'Azienda USL competente secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1015/2008 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Attività economica: Agricoltura Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008.
All'esterno dell'attività dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell'attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna.
È istituita una forma specifica di agriturismo denominata Ospitalità rurale familiare, che può esser svolta esclusivamente nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali e protette, nelle zone siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale. L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) e dai suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di mantenere la residenza nel fabbricato adibito all'attività. Nell'ambito dell'Ospitalità rurale familiare la ricettività è limitata ad un massimo di 9 persone al giorno; la somministrazione dei pasti può essere effettuata solo ed esclusivamente a coloro che usufruiscono anche dell'ospitalità.
I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono quelli delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato. Per gli operatori che svolgono l'attività di Ospitalità rurale familiare è prevista specifica annotazione nell'elenco degli operatori agrituristici. Le attività di Ospitalità rurale familiare devono fregiarsi di un ulteriore apposito logo predisposto ed approvato dalla Regione.
Requisiti
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Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio in qualità di imprenditore agricolo
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Essere in possesso dell'attestato di frequenza al corso per operatore agrituristico attivato nel territorio della Provincia
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Essere in possesso di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici tenuto dalla competente Provincia Essere in possesso della certificazione del rapporto di connessione con l'attività agricola svolta
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Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici esistenti alla data del 15/04/2009, data di entrata in vigore della Legge regionale n. 4/2009
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Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della L. 575/1965, e dall'art. 71, commi 1 e 2 , del D.lgs. 59/2010.
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I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità e rispettare le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di prevenzione incendi
Entro il 1° ottobre di ogni anno, il titolare dell'impresa agrituristica comunica al Comune e alla Provincia, Servizio Turismo, il calendario di apertura dell'azienda e l'elenco dei prezzi che intende applicare per il servizio di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento.
In caso di mancata comunicazione si intendono confermati i prezzi in vigore l'anno precedente. Eventuali variazioni dell'elenco prezzi dovranno essere preventivamente comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno. L'attività ricettiva, per esigenze di conduzione dell'impresa, può essere sospesa per un periodo massimo di 5 giorni, previa comunicazione al Comune, fatti salvi i diritti dei clienti presenti o prenotati
Normativa
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L.R. n. 26/1994 (79 KB)
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Delibera del Consiglio regionale n. 389/2000 (139 KB)
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Legge n. 96/2006 - Disciplina dell'agriturismo (87 KB)
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Delibera di Giunta regionale n. 1015/2008 (50 KB)
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Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 (379 KB)
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Delibera della Giunta regionale 1963/2009 (1216 KB)
Modulistica
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)