Alberghi
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Descrizione
Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.
Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:
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alberghi: strutture a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Gli alberghi possono assumere le specificazioni tipologiche aggiuntive di “motel”, “meublé” o “garni”, “centro benessere”, “beauty farm”, “villaggio-albergo”, “albergo diffuso”, “albergo termale” (questa struttura potrà essere completata con l’ulteriore specificazione di “centro benessere” o “beauty farm”);
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residenze turistico-alberghiere (RTA) o residence: strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite.
Negli alberghi e nelle RTA la capacità ricettiva può riguardare le unità abitative nella prima tipologia, ovvero camere o suite nella seconda in misura non superiore al 40% del totale.
Per alberghi e RTA il numero minimo di alloggi è di 7 unità.
Possono assumere la specificazione aggiuntiva di “centri congressi” le strutture alberghiere dotate di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l’organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni; la struttura deve garantire i requisiti e servizi previsti nell’apposita tabella di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.916/2007 e deve essere conforme alle vigenti normative in particolare l’adeguamento per i portatori diversamente abili.
Le specificazioni tipologiche aggiuntive di “centro benessere”, “beauty farm” e “centro congressi” sono utilizzabili solo da strutture con un livello di classificazione minimo di tre stelle.
Le strutture ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che siano ammobiliati prevalentemente con arredi d’epoca, possono assumere la specificazione aggiuntiva di “residenza d’epoca”.
Le strutture ricettive alberghiere sono classificate sulla base dei requisiti posseduti e dei servizi forniti come indicato nell’atto di Giunta Regionale n.916/2007 modificata parzialmente dalla Delibera Giunta Regionale n. 1017 del 20/07/2009, da una a cinque STELLE come segue:
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alberghi da una a cinque stelle o tre stelle superior, quattro stelle superior o cinque stelle lusso;
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residenze turistico-alberghiere da due a quattro stelle.
I periodi di apertura sono distinti in annuali (almeno 9 mesi nell’anno solare) e stagionali (non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore a 9 mesi nell’anno solare).
Le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione, oltre i criteri per poter utilizzare le specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettiva sono specificati nelle deliberazioni di Giunta Regionale n.916/2007 e n. 1017/2009.
L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera è subordinato all’iscrizione da parte del titolare o del gestore al Registro delle Imprese, al possesso da parte degli stessi soggetti dei requisiti in materia di pubblica e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, oltre che alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo.
Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e di chiusura al Comune entro il 1 ottobre di ogni anno con validità per l’anno successivo.
Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica alla Provincia i prezzi massimi dei servizi offerti, le caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura entro il 1 ottobre di ogni anno con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo; è consentita un’ulteriore comunicazione entro il 1 marzo dell’anno successivo per la variazione dei prezzi in aumento che si intendono applicare dal 1 giugno dello stesso anno.
Riferimenti normativi
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Regio Decreto 16 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del T.U.L.P.S."
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Legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia"
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Decreto Presidente Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia"
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Legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo"
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Legge Regionale 28 luglio 2004, n.16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità"
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Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 14550 / 2010 - Approvazione modulistica relativa all’inizio attività di strutture ricettive alberghiere.
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Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 10585 / 2009 - Sostituzione modulistica relativa alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
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Delibera della Giunta Regionale n. 1301 / 2009 - Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 1017/09 per mero errore materiale.
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Delibera della Giunta Regionale n. 1017 / 2009 - Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e delle relative specificazioni tipologiche aggiuntive - Modifica parzialmente la Delibera della Giunta Regionale n. 916/07.
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Circolare del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche prot. n. PG/08/76429 del 20 marzo 2008 - Delibera della Giunta Regionale 916/07 sulla classificazione delle strutture alberghiere - Circolare esplicativa n. 3
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Circolare del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche prot. n. PG/08/35195 del 5 febbraio 2008 - Delibera della Giunta Regionale 916/07 sulla classificazione delle strutture alberghiere - Circolare esplicativa n. 2
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Circolare del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche prot. n. PG/07/307480 del 3 dicembre 2007 - Delibera n. 916/07 - Circolare esplicativa.
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Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 14994 / 2007 - Approvazione dei marchi identificativi delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta nonché dei marchi relativi alle specificazioni tipologiche aggiuntive.
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Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 10946 / 2007 - Approvazione modulistica relativa alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
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Delibera della Giunta Regionale n. 916 / 2007 - Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
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Manuale di immagine coordinata dei marchi identificativi delle strutture alberghiere - Il manuale, pubblicato nel dicembre 2006, presenta i marchi e simboli adottati dalla Regione per le strutture ricettive alberghiere e ne illustra alcune possibili applicazioni.
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Circolare del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche prot. n. 5105 del 22 febbraio 2005 - Definizione delle residenze turistiche alberghiere - Divieto di frazionamento delle residenze turistiche alberghiere
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Circolare a firma congiunta dell'Assessore regionale al Turismo e Commercio e dell'Assessore regionale alla Programmazione Territoriale, Politiche Abitative e Riqualificazione Urbana prot. 4787 del 17 febbraio 2005 - Applicazione oneri di urbanizzazione per le funzioni turistiche ed alberghiere
Modulistica:
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).