Sale giochi
pagina in allestimento
Descrizione
Si tratta di attività sottoposte all'applicazione:
- del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/6/1931 n. 773 e successive modificazioni - TULPS), con particolare riferimento agli articoli 86 e 110,
- al regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 6/5/1940 n. 635),
- ad uno specifico regolamento comunale.
In ogni esercizio è possibile installare un numero massimo di apparecchi automatici da gioco.
Tutte le informazioni sul numero degli apparecchi installabili presso attività economiche e sulla necessità o meno di presentare un'apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune, sono riportate nella tabella "numero massimo videogiochi installabili presso attività economiche" riportata in allegato.
Tutte le volte che in un locale si effettuano giochi o si installano apparecchi da gioco deve essere ritirata presso il Servizio Interventi Economici la tabella relativa ai giochi proibiti/vietati che deve essere esposta in modo visibile all’interno dei locali.
Normativa
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Articolo 110 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 773/31 e successive modificazioni
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Regio Decreto n. 635 del 6/5/1940 articoli 194 e 195
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Regolamento Comunale per il funzionamento delle sale gioco
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Art. 86 comma 3 del TULPS
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Decreto Direttoriale del 27/10/03