Circoli privati - Comune di Castelvetro

Gli Uffici | Settore Area Tecnica - SUAP | SUAP Sportello Unico Attività Produttive - Attività Economiche Produttive e dei servizi | Circoli privati - Comune di Castelvetro

 

Circoli privati

pagina in allestimento

 

Descrizione

Occorre premettere che “non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo” (art.148, c. 1, D.P.R. n. 917/1986). La norma appena riportata si applica anche per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte dai circoli a favore dei soci. Con specifico riguardo ai circoli aderenti ad organizzazioni nazionali riconosciute dal Ministero dell’interno, tale attività è subordinata ad una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentarsi al Comune, la SCIA comporta anche gli effetti dell’autorizzazione cd. “di pubblica sicurezza” richiesta per gli esercenti lo spaccio di alcolici (art. 4 D.P.R. n. 235/2001).

Per quanto riguarda i requisiti igienico- sanitari alimentari, deve essere presentata apposita notifica sanitaria direttamente all’Azienda USL competente.

 

Requsiti esercizio dell’attività

Con riferimento al richiedente

- Il richiedente - persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione - non deve essere soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge (es. non abbia commesso determinati reati: si veda l’art 11 R.D. n. 733/1931)

- Il richiedente deve avere titolo di disponibilità del locale (proprietà, affitto, uso, ecc.)

- Se l’attività di somministrazione è gestita direttamente da soci del circolo/associazione, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali previsti all’art. 71 D.Lgs.59/2010, diversamente, in caso di gestione affidata a terzi, è necessario tale requisito da parte del gestore

Con riferimento al locale

- Il locale ove è esercitata la somministrazione, deve essere conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria, ai criteri di sicurezza e di sorvegliabilità

 

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata come Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), ha efficacia immediata e costituisce titolo abilitativi idoneo all’esercizio dell’attività.

 

Descrizione Iter

La Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al Suap.

L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione. Nei 60 giorni successivi al deposito, il Suap accerta la sussistenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti ivi dichiarati.

 

Normativa

  • R.D.18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

  • D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

  • D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 - Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati

  • L.R. 5 luglio 1999, n. 14 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

 

Modulistica:

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

 

 

 

 

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (0 valutazioni)