Bar / Ristoranti
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Descrizione
Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita finalizzata al consumo sul posto in locali o superfici aperte al pubblico appositamente attrezzati a tal fine.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere ogni tipo di bevanda comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.
Per superficie di somministrazione s’intende l’area attrezzata utilizzata per la somministrazione, compresa quella adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione, ottenuta in concessione (se pubblica) o a disposizione dell’operatore (se privata). La superficie di somministrazione non comprende i locali annessi al pubblico esercizio ed aventi finalità diversa dalla somministrazione, i quali rilevano esclusivamente ai fini della superficie complessiva dell’esercizio medesimo.
Tutti i titolari devono svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
I requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione sono previsti dall’art.71 della D.Lgs.59/2010: i requisiti professionali devono essere posseduti nel caso di ditta individuale dal titolare, nel caso di società, associazione od organismi collettivi dal legale rappresentante o da altra persona delegata all’attività di somministrazione.
Requisiti professionali:
L’art. 71 co. 6 del D.lgs. 59/2010 prevede:
- L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6 del D. lgs. 59/2010 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2006 relativi ai servizi del mercato interno.
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Oltre ai requisiti professionali di cui al co. 6 dell’art 71 del D.lgs. 59/2010 sopra riportati, secondo quanto previsto
- dalla risoluzione del Ministero dello Sviluppo economico 53422 del 18/5/2010 è valido anche l’esercizio in proprio dell’attività di commercio o di somministrazione per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente;
- dalla risoluzione del Ministero dello Sviluppo economico n. 61559 del 31/5/2010 è valida anche l’iscrizione al REC (Registro Esercenti il Commercio di cui alla legge 426/1971) per il settore alimentare o la somministrazione di alimenti e bevande, purché non sia intervenuta la cancellazione dal medesimo Registro.
- per i titoli conseguiti all’estero occorre presentare apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e attendere il decreto di riconoscimento da parte dello stesso Ministero.
Per ulteriori informazioni vedasi il sito Internet:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/QI/17qualificheprofessionali.pdf
Per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, questi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dal Comune che può fissare, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori e sindacali più rappresentative a livello provinciale, le fasce orarie di apertura e chiusura in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l’orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. Gli esercenti devono inoltre rispettare quanto previsto dall’art. 18 della L.R. n. 14/2003 in merito alla pubblicità dei prezzi dei prodotti.
Come avviare l’attività:
L’apertura di una nuova attività di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristorante o simili) è subordinata al rilascio del titolo autorizzatorio e alla preventiva presentazione della Notifica di Registrazione al dipartimento Sanità Pubblica dell’Usl di Vignola.
Il Comune ha 60 giorni di tempo dalla data di protocollazione della domanda per autorizzare la nuova apertura.
In caso di nuova attività è consigliato prima dell’apertura dell’attività richiedere parere preventivo tramite la presentazione di planimetria all’Usl per accertarsi che i locali siano idonei allo svolgimento dell’attività secondo le normative vigenti in materia igienico-sanitaria.
Se si effettua un subingresso, o altro tipo di modifica (trasferimento di sede, variazione della superficie di somministrazione, subingresso o variazioni societarie) va presentata al Comune la SCIA (che ha efficacia immediata). E’ necessario comunicare le modifiche apportate anche all’USL tramite notifica sanitaria secondo le modalità da loro richieste. Il Comune ha 60 giorni dalla data di protocollazione della SCIA per verificare la completezza e la veridicità delle dichiarazioni
Le autorizzazioni per l’attività di somministrazione, fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche norme di settore, abilitano all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione di suoni e immagini, semprechè i locali non siano allestiti come un locale di pubblico spettacolo; abilitano altresì all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone sempre che non vengano approntati allestimenti atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto d’ingresso o di aumento dei costi delle consumazioni. Abilitano inoltre l’installazione ed effettuazione dei giochi di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) nel rispetto del limite numerico di cui al D.M. 27/10/2003.
In caso di spettacoli o intrattenimenti diversi da quelli sopra citati, occorre presentare richiesta per ottenere apposita autorizzazione per lo svolgimento di un pubblico spettacolo.
Per lo svolgimento di spettacoli e intrattenimenti o in caso di diffusione musicale (anche con radio o TV) occorre presentare (in caso di domanda) o tenere presso l'esercizio (in caso di DIA/SCIA) la documentazione previsionale di impatto acustico redatta, sia per il locale che per le aree esterne utilizzate per la somministrazione, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 673/2004 da tecnico competente in acustica ai sensi di legge.
Per “piccoli trattenimenti” si intendono le attività in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e/o in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simili e a condizione che i locali non siano appositamente allestiti e resi idonei all'espletamento di esibizioni canore e all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale (cfr. nota prot. 151/2°Sett. in data 1/2/1995 della Prefettura di Modena).
Si precisa che non rientrano nel concetto di “piccoli trattenimenti” le attività di spogliarello, lap dance e simili anche se accompagnate da sottofondo musicale.
Ai sensi dell’art. 12 co. 2 della legge Emilia Romagna 14/2003 l’organizzazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone, è consentita a condizione che:
a) il trattenimento sia congiunto alla consumazione,
b) non vi sia pagamento di un biglietto per l’ingresso,
c) non si aumentino i prezzi delle consumazioni,
d) non si pubblicizzi l’attività di trattenimento disgiunta dalla somministrazione di alimenti e bevande,
e) non si apprestino elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, i locali cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale fatta eccezione per l’installazione di palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a cm 80 e/o impianti elettrici, compresi quelli per l’amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico: v. D.M. 19/8/1996 – Titolo IX ) a condizione che nel locale siano presenti e siano esibiti a richiesta degli organi di vigilanza i seguenti documenti:
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Collaudo statico relativo dal palco ( sempre purché inferiore a 80 cm) e certificato di corretto montaggio rilasciato da un tecnico abilitato;
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Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico abilitato.
In ogni caso devono essere rispettate le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, in particolare:
f) occorre, che siano approntati e siano presenti nell’esercizio idonei mezzi antincendio, quali estintori mantenuti in efficienza con controlli semestrali.
g) Per quanto riguarda l’inquinamento acustico disciplinato dalla legge 26/10/1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215, si applica la deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna 14/04/2004 n. 673 (art. 6), secondo la quale - prima dell’inizio dell’attività di trattenimento - occorre predisporre la “previsione di impatto acustico” redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione degli organi di vigilanza. E’ fatta salva la possibilità dell’Autorità di controllo di richiedere al titolare dell’esercizio in attività la “verifica acustica sperimentale” a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.
Quando nel pubblico esercizio si svolgono spettacoli o intrattenimenti:
- la somministrazione di bevande alcoliche deve essere interrotta dopo le ore 2;
- all'uscita del locale deve essere possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico;
- devono essere esposte all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, in modo da assicurarne l'idonea lettura, le tabelle alcolimetriche;
Sono disciplinate da apposite normative specifiche e non dalla L.R. n. 14/2003 le attività di:
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agriturismo e di turismo rurale
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somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nelle strutture ricettive in occasione di manifestazione e convegni organizzati
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somministrazione da parte di circoli privati
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esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione Bed&breakfast
Normativa
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R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
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R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.
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D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 – Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
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L.R. 5 luglio 1999, n. 14 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
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Delibera Giunta Regionale 10 novembre 2004, n. 2209 - Direttive generali per la fissazione, da parte deiComuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell’art. 4, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14
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Delibera Giunta Regionale 13 giugno 2005, n. 863 - Indicazioni ai Comuni relativamente alle modalità di applicazione dell?art. 19 della Legge 241/1990 come modificato dalla Legge n. 80 del 2005
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Circolare Regione Emilia-Romagna 24 gennaio 2007 - D.L. n. 223/2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” convertito con Legge n. 248/2006. Indicazioni applicative nella materia del commercio
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Determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna 1 agosto 2008, n. 9223 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla Delibera di Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 1015
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Delibera Consiglio Comunale criteri di programmazione per le attività di somministrazione
STRALCIO DI NORME RIGUARDANTI LA SORVEGLIABILITA’
L’art. 153 del R.D. 635/1940, recante il Regolamento di attuazione del R.D. 773/1931, vieta l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali che non possano essere convenientemente sorvegliati. I criteri di sorvegliabilità sono contenuti nel D.M. 17/12/1992 n. 564, modificato dal D.M. 5/8/1994 n. 534, di cui si riportano gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 comma 2°.
1. Sorvegliabilità esterna.
1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.
2. Caratteristiche delle vie d'accesso.
1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.
3. Sorvegliabilità interna.
1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991 n. 287 (ora legge Emilia Romagna 14/2003) e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.
4. Norma transitoria.
1. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (n.d.r. 27/2/1993) debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.
Modulistica:
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).