Strutture sanitarie / poliambulatori - Comune di Castelvetro

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Strutture sanitarie / Poliambulatori

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Descrizione

Le strutture sanitarie nelle quali può essere esercitata l'attività professionale da parte del laureato in medicina e chirurgia sono le seguenti:

  • studi professionali (singoli o associati), non soggetti a regime di autorizzazione
  • studi professionali (singoli o associati), assoggettati ad autorizzazione
  • ambulatori e poliambulatori, assoggettati ad autorizzazione
  • ulteriori ipotesi di esercizio dell'attività professionale

 

Studi professionali (singoli o associati), non soggetti a regime di autorizzazione

Lo studio professionale singolo e lo studio associato non sono di regola obbligati ad ottenere dal Comune in cui sono ubicati, l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie.

Poiché nello studio professionale è prevalente la componente di professione intellettuale rispetto a quella dell'organizzazione, per l'esercizio dell'attività è unicamente necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. Pertanto, il mero consulto effettuato all'interno dello studio o l'avvalimento da parte del professionista di collaboratori o consulenti finalizzati alla medesima prestazione, ed effettuati sotto la diretta responsabilità del professionista, non implicano complessità dell'organizzazione ed il conseguente assoggettamento al regime dell'autorizzazione.

Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio personale in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista associato.

La circostanza, inoltre, che i singoli professionisti esercitano, ognuno autonomamente e singolarmente, l'attività professionale cui sono abilitati esonera lo studio associato dalla necessità di un direttore sanitario, ma impone, per quanto attiene ad esempio all'esposizione della targa esterna alla sede adibita a studio, che la stessa debba contenere il nominativo di tutti i professionisti associati.

Gli studi professionali, singoli od associati non sono assoggettati ad autorizzazione.

Del pari, non sono assoggettati ad autorizzazione gli studi, singoli od associati, dei medici convenzionati per la medicina generale, che soggiacciono alla specifica normativa convenzionale in virtù del peculiare rapporto che intrattengono con il Servizio Sanitario pubblico. Ne consegue che le forme associative tra medici convenzionati previste e regolamentate dall'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale non rappresentano condizione che comporti obbligo di autorizzazione o che configuri la fattispecie di ambulatorio o poliambulatorio.

 

Studi professionali (singoli o associati) assoggettati ad autorizzazione

Esiste però una categoria peculiare di studi professionali per i quali è previsto l'obbligo di autorizzazione. Si tratta di una autorizzazione che deve essere posseduta prima di dare avvio all'attività.

Si tratta degli:

  • studi odontoiatrici
  • studi chirurgici
  • studi in cui vengono effettuate procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente

Gli studi dei medici convenzionati, singoli od associati, per la medicina generale e per la pediatria non rientrano nella categoria degli studi autorizzati, poiché l'attività ordinaria e derivante dai compiti convenzionali di questi professionisti non comporta l'esecuzione di procedure invasive e rischiose, venendo ad eliminare quel rischio correlato con la frequenza sopra citato.

 

Ambulatori e poliambulatori, assoggettati ad autorizzazione

Sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie gli ambulatori e i poliambulatori, in quanto strutture in cui si svolgono prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell'insieme delle risorse (umane, materiali ed organizzative) utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Si definisce:

  • ambulatorio la sede dedicata all'esercizio di attività professionali sanitarie da parte di soggetti abilitati dalla legge, nell'ambito delle discipline specialistiche previste dall'ordinamento, e soggetta a specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. L'ambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al/ai professionista/i ivi operante/i.

  • poliambulatorio la struttura fisica, dedicata all'espletamento contemporaneo, in più ambulatori, di attività professionali da parte di professionisti operanti in una o più discipline specialistiche, soggetta a specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. Al pari dell'ambulatorio anche il poliambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al/ai professionista/i ivi operante/i.

 

Ulteriori ipotesi di esercizio dell'attività professionale: "polistudi" o "studi multidisciplinari"

Le attività di polistudi o studi multidisciplinari sono attività in cui più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri.

In questi casi, perché non si ricada nel regime dell'autorizzazione, l'erogazione delle prestazioni di ciascuno - a parte la possibilità di condivisione della sala d'attesa, del servizio igienico per gli utenti e dell'accettazione - non deve comportare:

  • il coordinamento delle attività sanitarie e professionali
  • una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie
  • l'utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale

In assenza delle caratteristiche sopra indicate, il locale dove il singolo professionista espleta la propria attività conserva la natura di studio, anche in presenza di uno o più studi comportanti la necessità di autorizzazione.

Qualora sussistano le condizioni sopraindicate ci si trova in presenza di un poliambulatorio, con conseguente necessità dei requisiti relativi, ivi compresa la presenza del direttore sanitario.

Le forme associative dei medici convenzionati previste e normate dall'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale non rientrano tra quelle soggette all'obbligo di autorizzazione né concretizzano la fattispecie di ambulatorio o poliambulatorio.

 

Requisiti

  • Essere in possesso del certificato di laurea in medicina e chirurgia, dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'albo dei medici

  • Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell'intervento

  • Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia

  • I locali della struttura sanitarie devono essere in possesso del certificato di conformità edilizia e di agibilità

  • Devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza relative agli impianti elettivi, agli impianti anti incendio, alle anti sismica, e alla sicurezza sul lavoro

  • La struttura deve essere in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi, impiantistici, tecnologici e di attrezzature che attengono tipicamente alla destinazione sanitaria

  • Devono essere rispettati i requisiti specifici richiesti dalla Delibera di Giunta regionale n. 327/2004, che si riferiscono alle singole tipologie di strutture e funzioni ivi elencate

 

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per attenere l'autorizzazione, nei casi in cui è prevista, è presentata al Comune in cui ha sede la struttura sanitaria, su apposita modulistica predisposta dalla Regione e allegata alla Delibera di Giunta regionale n. 327/2004.

Solo i titolari di studi odontoiatrici utilizzano il modello 2 bis contenuto nella Delibera di Giunta regionale n. 1099/2004.

Il Comune, attraverso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, accerta il possesso dei requisiti previsti e, sulla base del parere espresso dal Dipartimento, parere che deve essere reso in 60 giorni dalla richiesta, emette il provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento di autorizzazione deve essere rilasciato nei 30 giorni successivi alla resa del parere.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica effettua le verifiche circa il possesso dei requisiti utilizzando un'apposita Commissione di esperti.

Nell'ipotesi in cui si accerti la mancanza di uno o più requisiti, il Comune notifica all'interessato gli eventuali adempimenti da eseguire, assegnando un termine per l'esecuzione degli stessi.

Alla scadenza del termine, il Comune, previa verifica dell'avvenuto superamento delle carenze riscontrate, provvede al rilascio dell'autorizzazione o, qualora riscontri il mancato adeguamento, ne notifica il diniego all'interessato. Una volta concessa, l'autorizzazione è da ritenersi valida a tempo indeterminato, salvo eventuale revoca dovuta alla verifica della sopravvenuta mancanza dei requisiti.

 

Accreditamento

L'accreditamento istituzionale è l'atto che conferisce alle strutture sanitarie e ai professionisti lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale.

Prevede il possesso di requisiti - ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli dell'autorizzazione - che fanno riferimento alla qualità dell'assistenza sanitaria e alle relative modalità di valutazione. Essi riguardano le procedure assistenziali, i percorsi assistenziali, i requisiti professionali degli operatori, i risultati dell'assistenza. L'accreditamento è rilasciato a quei soggetti - pubblici e privati - che risultino funzionali alle esigenze della programmazione regionale, elaborata in relazione al fabbisogno assistenziale della popolazione.

L'accreditamento è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna (Assessorato sanità), dopo una istruttoria tecnica per la valutazione del possesso dei requisiti condotta dall'Agenzia sanitaria regionale.

Il provvedimento di accreditamento deve essere adottato entro e non oltre 9 mesi dalla presentazione della domanda. L'accreditamento può essere concesso con prescrizioni.

L'accreditamento è valido per 4 anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su domanda dell'interessato presenta alla Regione almeno 6 mesi prima della scadenza.

 

Normativa

  • L.R. 19 febbraio 2008, n. 4 - Disciplina degli accertamenti della disabilità - "Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale"

  • L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 - Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private (..), nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitarie e socioassistenziali.

  • delibera Giunta regionale 23 febbraio 2004, n. 327 - Applicazione della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca dei precedenti provvedimenti

  • delibera Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1156 - Definizione delle tipologie di studi e strutture soggetti ad autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria

  • delibera Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 293 - Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno

  • delibera Giunta regionale 26 luglio 2004, n. 10256 - Definizione del procedimento amministrativo e dei relativi percorsi di verifica inerenti le richieste di rilascio di accreditamento avanzate da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, ex L.R. 34/1998 D.G.R. 327/2004

  • delibera Giunta regionale 6 dicembre 2004, n. 2520 - Autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici

  • singoli o associati. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n. 327/2004 e n. 1099/2004

  • determina regione 10 novembre 2005, n. 14526 - Indicazioni operative per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici

  • delibera Giunta regionale 8 febbraio 1999, n. 125 - Primi provvedimenti applicativi della L.R. n. 34/1998"

 

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