Palestre - Comune di Castelvetro

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Palestre

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Descrizione

Si considera palestra la struttura sportiva aperta al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psicofisico della persona.

L'esercizio dell'attività è consentito alle strutture che garantiscono la presenza costante di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o della Laurea in Scienze Motorie. A uno di detti istruttori deve essere assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.

 

L'inizio dell'attività è subordinato al deposito, presso il Suap competente per territorio, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con cui è attestata l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli sopra indicati e la conoscenza dell'obbligo di attribuire a detto istruttore la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.

L'attività è soggetta al rispetto della normativa igienico-sanitaria, edilizia e urbanistica, comprovate dal possesso dell'agibilità dei locali.

Chi intende esercitare all'interno della palestra trattamenti estetici, di abbronzatura, rilassamenti mediante sauna o in genere mediante apparecchiature comprese nell'allegato 1 alla legge 4 gennaio 1990 n.1 "disciplina dellattività di estetista", è soggetto anche al deposito di una dichiarazione di inizio attività ai sensi della legge n. 40/2007 "disciplina delle estetiste".


Requisiti

- Garantire la presenza costante nella struttura di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o della Laurea in Scienze Motorie

- Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell'intervento

- Essere in possesso del titolo autorizzativo di cui al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) o del certificato di agibilità (se già rilasciato)

- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio

- Essere esente da qualsiasi causa ostativa di cui agli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. e agli articoli 1 e 3 della L. 1423/56 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"

 

Modalità di presentazione della domanda

L'attività può essere iniziata previo deposito di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Suap competente per territorio. L'interessato deve dichiarare:

- di avere la disponibilità dei locali, con indicazione degli estremi del titolo autorizzativo di cui al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) o del certificato di agibilità (se già rilasciato)

- che la struttura rispetta le norme igienico-sanitarie, edilizie e urbanistiche vigenti

- di essere in possesso del certificato prevenzione incendi di cui al D.M. 16 febbraio 1982, con indicazione dei relativi estremi, qualora la capienza della struttura sia tale da contenere contemporaneamente più di 100 persone

- di essere esente da qualsiasi causa ostativa di cui agli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. e agli articoli 1 e 3 della L. 1423/56 sulle "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

 

Lattività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione allamministrazione competente

Nei 60 giorni successivi al deposito, il Suap accerta la sussistenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti ivi dichiarati, e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dellattività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, linteressato provveda a conformare lattività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dallamministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

 

Normativa

  • L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 - Norme in materia di sport
  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Approvazione del regolamento per lesecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
  • D.M. 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
  • regolamento comunale edilizio

 

 

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