Lavanderie
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Descrizione
Si intende per attività professionale di tintolavanderia, l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Per l'esercizio delle attività sopra indicate, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di 2 anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore
b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
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1 anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva
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2 anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi
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3 anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
Lavanderia a secco con ciclo chiuso
Inoltre per la pulitura a secco è necessario ottenere l'autorizzazione allo scarico in base al D.Lgs. n. 152/2006 e del Regolamento comunale di fognatura e classificare l'azienda nelle aziende insalubri ai sensi del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.
Lavanderia a gettone
Una lavanderia ad acqua self-service è uno spazio allestito con lavatrici professionali ed essiccatoi che possono essere utilizzati dalla clientela, acquistando gli appositi gettoni.
Il meccanismo è simile a quello degli autolavaggi self-service: il cliente acquista il gettone per usufruire dei macchinari che gli occorrono e, nel caso ne sia sprovvisto, compra anche gli appositi prodotti detergenti. Le lavanderie a gettone sono attività iscrivibili al Registro delle Imprese.
Molto spesso le attività di lavanderia, tintoria, pulitura a secco offrono come servizio accessorio la raccolta degli indumenti presso il domicilio del cliente. Ai sensi dell'art. 23 comma 8 del "Nuovo Codice della Strada", la pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dai Regolamenti comunali. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i Comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
Modalità di presentazione della
domanda
L'istanza va formulata allo Sportello Unico delle Attività Produttive, corredata dalla domanda di autorizzazione se necessaria.
L'esercizio dell'attività è in particolare subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico reflui ed alle emissioni in atmosfera.
La normativa vigente non prevede la comunicazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività; tale comunicazione potrà comunque essere inoltrata presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive dal titolare dell'attività qualora la CCIAA richieda una presa d'atto da parte del Comune.
Normativa
- D.L. 22 febbraio 2006, n. 84 - Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia
- D.M. 5 settembre 1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie
- delibera Giunta regionale 16 giugno 1999, n. 960 - Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
- determinazione direttore Generale Ambiente Regione Emilia-Romagna n.12707/2004 - Integrazione ai criteri di autorizzabilità approvati con delibera di Giunta n. 4606 del 4 giugno 1999 recante "indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera"
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale.