Estetista - Comune di Castelvetro

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Estetista

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L'art.78 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 l'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.

L'esercizio dell'attività è consentito ai soggetti iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle Imprese.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

 

E' necessario effettuare una una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nei casi di apertura di un nuovo esercizio, trasferimento di sede, subingresso e modifiche dei locali e/o attrezzatura/impianti, e una comunicazione in caso di sospensione/riapertura anticipata, variazione del responsabile tecnico e cessazione dell'attività.

 

Nuova apertura di esercizio dell'attività di estetista

Trattasi di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare per esercitare una nuova attività di estetista.

L'interessato deve segnalare l'inizio dell'attività e dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici. L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.

L'erronea compilazione della modulistica (es.modulistica non firmata, carenza di dichiarazioni e/o attestazioni o assenza del documento di identità) e l'incompletezza di tutti gli elementi richiesti comportano la non accettazione della SCIA da parte del Comune e il conseguente mancato permesso ad esercitare l'attività medesima.

I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autocertificati o deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art.22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31.

 

Allegati alla SCIA:

  1. Nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell'incaricato comunale addetto al ricevimento della pratica: Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i firmatari della presente pratica.
  2. Per i cittadini stranieri occorre esibire la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di validità.

  3. In alternativa all'autocertificazione: certificato della C.P.A./C.C.I.A.A. o, per gli acconciatori, dell'Ente di Formazione attestante l'abilitazione professionale del Responsabile Tecnico
  4. In caso di società occorre compilare e presentare l'allegato 1.

  5. In caso di nomina di Responsabile Tecnico diverso dal titolare di ditta individuale o dal legale rappresentante di società occorre che il Responsabile tecnico compili e presenti l'allegato n. 2.

  6. In caso di presentazione della SCIA per inizio attività, trasferimento, ampliamento o riduzione locali, occorre presentare i seguenti documenti a firma di un tecnico abilitato:

    a) Pianta planimetrica aggiornata dei locali in due copie (in scala 1:100) corredata dei seguenti dati:

    - superficie netta, altezza, superficie aero-illuminante di ciascun ambiente;

    - lay-out dell'attività;

    b) certificazione di conformità delle superfici vetrate stratificate / antisfondamento (norma UNI 7697),

    c) dichiarazione di conformità dell'impianto termico alle norme di sicurezza (per gli impianti autonomi);

    d) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e messa a terra (D.M. 22/1/2008 n. 37)

    e) relazione di collaudo dell'impianto di ricambio aria (se presente)

    Relazione a firma dell'esercente sugli aspetti igienico-sanitari, di sicurezza e gestionali (fare riferimento alle Linee guida dell'AUSL di Modena.

 

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Nel caso in cui la presentazione si avvenuta tramite invio con posta e/o raccomandata A/R l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricezione della ricevuta del Comune di regolarità formale della SCIA.

Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i..

 

Subingresso in esercizio dell'attività già avviata di estetista

Trattasi di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare per subentrare in un'attività di estetista già avviata, apportando o meno modifiche ai locali.

Per modifiche dei locali si intendono: l'ampliamento e la diversa utilizzazione.

L'interessato deve segnalare l'inizio dell'attività e dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici. L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.

L'erronea compilazione della modulistica (es.modulistica non firmata, carenza di dichiarazioni e/o attestazioni o assenza del documento di identità) e l'incompletezza di tutti gli elementi richiesti comportano la non accettazione della SCIA da parte del Comune e il conseguente mancato permesso ad esercitare l'attività medesima.

I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autocertificati o deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art.22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31.

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Nel caso in cui la presentazione si avvenuta tramite invio con posta e/o raccomandata A/R l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricezione della ricevuta del Comune di regolarità formale della SCIA.

Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i.

 

Modifiche dei locali dell'attività di estetista

Trattasi di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare per esercitare l'attività di estetista, nel caso in cui i locali vengano modificati. Per modifiche dei locali si intendono: l'ampliamento e la diversa utilizzazione.

L'interessato deve segnalare l'inizio dell'attività e dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici. L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.

L'erronea compilazione della modulistica (es.modulistica non firmata, carenza di dichiarazioni e/o attestazioni o assenza del documento di identità) e l'incompletezza di tutti gli elementi richiesti comportano la non accettazione della SCIA da parte del Comune e il conseguente mancato permesso ad esercitare l'attività medesima.

I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autocertificati o deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art.22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n.31.

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Nel caso in cui la presentazione si avvenuta tramite invio con posta e/o raccomandata A/R l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricezione della ricevuta del Comune di regolarità formale della SCIA.

Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i.

 

Modifiche delle attrezzature in esercizio dell'attività già avviata di estetista

Trattasi di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare per modificare delle attrezzature e/o impianti nella propria attività di estetista.

L'interessato deve segnalare l'inizio dell'attività e dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici. L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.

L'erronea compilazione della modulistica (es.modulistica non firmata, carenza di dichiarazioni e/o attestazioni o assenza del documento di identità) e l'incompletezza di tutti gli elementi richiesti comportano la non accettazione della SCIA da parte del Comune e il conseguente mancato permesso ad esercitare l'attività medesima.

I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autocertificati o deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art.22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n.31.

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Nel caso in cui la presentazione si avvenuta tramite invio con posta e/o raccomandata A/R l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricezione della ricevuta del Comune di regolarità formale della SCIA.

Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i.

 

Trasferimento di esercizio dell'attività di estetista

Trattasi di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare per nel caso in cui l'esercizio di estetista venga trasferito di sede.

L'interessato deve segnalare l'inizio dell'attività e dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici. L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.

L'erronea compilazione della modulistica (es.modulistica non firmata, carenza di dichiarazioni e/o attestazioni o assenza del documento di identità) e l'incompletezza di tutti gli elementi richiesti comportano la non accettazione della SCIA da parte del Comune e il conseguente mancato permesso ad esercitare l'attività medesima.

I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autocertificati o deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art.22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n.31.

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Nel caso in cui la presentazione si avvenuta tramite invio con posta e/o raccomandata A/R l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricezione della ricevuta del Comune di regolarità formale della SCIA.

Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i.

 

Variazione del responsabile tecnico nell'attività di estetista

La comunicazione di variazione del responsabile tecnico nell'attività di estetista e di acconciatore, nel caso di attività congiunta ma non prevalente a quella di estetista, deve essere effettuata preventivamente. Tale comunicazione ha validità dalla data indicata nella stessa.

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il nominativo e la qualifica professionale del nuovo responsabile tecnico, ha validità dalla data indicata nella stessa.

 

Sospensione temporanea dell'attività in esercizio di estetista

La sospensione temporanea dell'attività di estetista, se protratta oltre 30 giorni naturali e consecutivi, deve essere comunicata preventivamente ed indicando il periodo di chiusura. Tale comunicazione ha validità dalla data indicata nella stessa.

In caso di riapertura anticipata dell'attività, rispetto alla data indicata precedentemente, deve esserne data comunicazione.

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di sospensione temporanea, ha validità dalla data indicata nella stessa.

La riapertura anticipata può avvenire contestualmente alla presentazione della comunicazione ovvero dalla data indicata nella stessa.

 

Riapertura anticipata dell'attività in esercizio di estetista

In caso di riapertura anticipata dell'attività, rispetto alla data indicata nella comunicazione di sospensione temporanea, deve esserne data comunicazione. La riapertura anticipata dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della comunicazione ovvero dalla data ivi indicata.

La comunicazione, nella quale deve essere indicato la data di riapertura anticipata, ha validità dalla data indicata nella stessa.

La riapertura anticipata può avvenire contestualmente alla presentazione della comunicazione ovvero dalla data indicata nella stessa.

 

Cessazione dell'attività in esercizio di estetista

La comunicazione di cessazione definitiva dell'attività di estetista deve essere effettuata contestualmente alla chiusura dell'attività e non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione.

Nel caso di attività congiunta, ma non prevalente di acconciatore, può essere cessata, con le suddette modalità, la sola attività di acconciatore: in tal caso l'attività di estetista continua ad essere esercitata.

La cessazione ha efficacia immediatamente dalla data di cessazione indicata nella comunicazione.

 

 

Modulistica
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
All.A - Dichiarazione antimafia soci
All.2 - Dichiarazione di Accettazione del Responsabile tecnico
All.3 - Traccia per Relazione
All.4 - Requisiti igienico-sanitari

 

 

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