Autonoleggio senza conducente - Comune di Castelvetro

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Autonoleggio senza conducente

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Descrizione

La locazione senza conducente o noleggio senza conducente, è l'attività con la quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, un veicolo.

Tale attività è disciplinata dal D.P.R. n. 481/2001 - Regolamento "per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per lesercizio dellattività di noleggio di veicoli senza conducente" pubblicato nella G.U. n. 37 del 13.2.2002. L'attività di noleggio senza conducente è soggetta alla tenuta del registro in cui sono annotate le operazioni.

Sono considerati veicoli, ai fini della licenza per il noleggio senza conducente, esclusivamente quelle definiti come tali dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), nello specifico:

  • autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati
  • veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate

  • veicoli destinati al trasporto di persone (sono tali quelli aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente)
  • veicoli per il trasporto promiscuo
  • autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive
  • motoveicoli, cicli, acquascooter, scooter

Se l'attività di noleggio senza conducente prevede 9 o più veicoli, deve essere richiesto il Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.M. del 16/02/1982; inoltre i veicoli destinati a noleggio senza conducente devono essere muniti di carta di circolazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione civile ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

  • Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della L. 575/1965 e dell'art. 11 del T.U.L.P.S.

  • Disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento della stessa. La rimessa può essere pubblica o privata. Sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero. Sono rimesse private i locali ai quali l'ingresso sia invece limitato.
    La rimessa pubblica deve essere espressamente autorizzata;

  • L'attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie, nonché a quelle che attengono al Codice della strada e alla circolazione dei veicoli

  • Sono necessari gli estremi del Certificato Prevenzione Incendi, se richiesto in relazione al numero delle autovetture ricoverate;

  • I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell'attività, sarà poi necessario indicare, numero e tipo di veicoli che si intendono utilizzare nell'attività, e relativo titolo di disponibilità;

 

Modalità di presentazione della domanda

L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la segnalazione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, edilizi-urbanistici e di prevenzione incendi da autocertificare.

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) deve essere presentata dalla persona fisica al Comune che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ed oggettivi dei locali.

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. Il Comune trasmette entro 5 giorni copia della SCIA al Prefetto, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'art.11, comma 2 del T.U.L.P.S. per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di 60 giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto terrestre del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

 

Ulteriori adempimenti

Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di 2 giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

 

Normativa

  • D.M. 16 febbraio 1982 - Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività
  • soggette alle visite di prevenzione incendi
  • L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
  • documenti
  • D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada
  • D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per
  • l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente

     

    Modulistica:

    Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

     

     

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