Attività di Tatuatore - Comune di Castelvetro

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Attività di Tatuatore

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Si intende per l'attività di tatuaggio, quella inerente all'inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.

È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di piercing di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenne, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.

L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.

L'attività può essere esercitata in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscrivere/annotare al Registro Imprese di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i. o all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 8.08.1985 n. 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.

L'esercizio dell'attività sia che si svolga in un luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia. Per svolgere l'attività di tatuaggio e di piercing, è necessaria la frequenza di un percorso formativo obbligatorio organizzato dall'Azienda USL secondo le indicazioni tecniche contenute nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale con Delibera n. 465 dell'11/04/2007.

I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, in particolare per quanto riguarda gli aspetti igienicosanitari e le superfici minime dei locali.

E' necessaria una Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA) nei casi di apertura nuovo esercizio, trasferimento di sede, subingresso e modifiche dei locali e/o delle attrezzatura/impianti e una comunicazione nei casi di sospensione/riapertura anticipata, variazione del responsabile tecnico e cessazione dell'attività.

 

Nuova apertura di esercizio dell'attività di tatuatore

Trattasi di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare per esercitare una nuova attività di tatuatore.

L'interessato deve segnalare l'inizio attività e dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici.
L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.

L'erronea compilazione della modulistica (es. modulistica non firmata, carenza di dichiarazioni e/o attestazioni o assenza del documento d'identità) e l'incompletezza di tutti gli elementi richiesti comportano la non accettazione della SCIA da parte del Comune e il conseguente mancato permesso ad esercitare l'attività medesima.

I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autocertificati o, in altro caso, deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art.22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n.31.

Allegati alla SCIA:

  • "Accettazione di designazione di responsabile tecnico" - come da Quadro A parte integrante del presente modulo

  • "Relazione descrittiva e dettagliata dellattività svolta, numero degli addetti, procedure per pulizia dei locali ed arredi, disinfezione e sterilizzazione dello strumentario, lavaggio biancheria e smaltimento di rifiuti a rischio infettivo" sottoscritta dal diretto interessato - come da Quadro D parte integrante del presente modulo

  • Elenco delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici - in carta libera

  • Copia fotostatica del documento d'identità del firmatario [da presentare qualora la firma dell'intestatario non venga apposta alla presenza dell'addetto incaricato a ricevere la pratica]

  • Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico]

  • "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti igienico-sanitari", sottoscritta dall'interessato o da tecnico abilitato - come da Quadro C parte integrante del presente modulo [da presentare quando trattasi di nuova apertura, trasferimento di sede e modifiche dei locali]

  • Planimetria quotata dei locali oggetto della SCIA in scala 1:100, riportante le destinazioni d'uso, la superficie, le altezze dei locali e degli spazi funzionali con indicazione degli arredi e delle attrezzature, sottoscritta da tecnico abilitato [da presentare quando trattasi di nuova apertura, trasferimento di sede e modifiche dei locali]

  • Dichiarazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità / agibilità edilizia, come indicato dall'art. 22, punto 7 bis, della Legge Regione Emilia Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e s.m.i. [da presentare tranne nel caso di MODIFICHE DELLE ATTREZZATURA/IMPIANTI e qualora non sia stata compilata la dichiarazione del possesso del certificato di conformità edilizia/agibilità del paragrafo 6 del modulo]

  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura [da presentare tranne nel caso di MODIFICHE DELLE ATTREZZATURA/IMPIANTI e qualora non sia stata compilata la dichiarazione del possesso dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura del paragrafo 6 del modulo]

  • "Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate allart. 2 D.P.R. n. 252/1998 relativa al possesso dei requisiti morali" e copia fotostatica del documento d'identità di ogni firmatario - come da Quadro B parte integrante del presente modulo - ogni amministratore o socio deve compilare il Quadro [da presentare quando trattasi di società, associazioni, organismi collettivi già costituiti]

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta tramite invio con raccomandata a.r. l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA.

Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della S.C.I.A., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i

 

Subingresso in esercizio dell'attività già avviata di tatuatore

Trattasi di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare per subentrare in un'attività di tatuatore già avviata, sia apportando delle modifiche ai locali che non apportandole.
Per modifiche dei locali si intende: l'ampliamento e la diversa utilizzazione.

L'interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici.

L'erronea compilazione della modulistica (es. modulistica non firmata, carenza di dichiarazioni e/o attestazioni o assenza di documento d'identità) e l'incompletezza di tutti gli elementi richiesti comportano la non accettazione della SCIA da parte del Comune e il conseguente mancato permesso ad esercitare l'attività medesima.

I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autocertificati o, in altro caso, deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art.22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n.31.

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta tramite invio con raccomandata a.r. l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA.

Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della S.C.I.A., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

 

Modifiche ai locali

Trattasi di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare per esercitare l'attività di tatuatore, nel caso in cui l'esercizio ovvero i locali vengano modificati.

Per modifiche dei locali si intende l'ampliamento e la diversa utilizzazione.

L'interessato deve segnalare l'inizio attività e dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici.

L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.

L'erronea compilazione della modulistica (es. modulistica non firmata, carenza di dichiarazioni e/o attestazioni o assenza del documento d'identità) e l'incompletezza di tutti gli elementi richiesti comportano la non accettazione della SCIA da parte del Comune e il conseguente mancato permesso ad esercitare l'attività medesima.

I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autcertificati o, in altro caso, deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art.22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n.31.

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta tramite invio con raccomandata a.r. l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA.

Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della S.C.I.A., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

 

Modifiche delle attrezzature in esercizio dell'attività già avviata di tatuatore

Trattasi di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare per modificare delle attrezzature nella propria attività di tatuatore.

L'interessato deve segnalare l'inizio attività e dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici.

L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.

L'erronea compilazione della modulistica (es. modulistica non firmata, carenza di dichiarazioni e/o attestazioni o assenza del documento d'identità) e l'incompletezza di tutti gli elementi richiesti comportano la non accettazione della SCIA da parte del Comune e il conseguente mancato permesso ad esercitare l'attività medesima.

I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autcertificati o, in altro caso, deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art.22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n.31.

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta tramite invio con raccomandata a.r. l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA.

Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della S.C.I.A., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

 

Variazione del responsabile tecnico nell'attività di tatuatore

La comunicazione di variazione del responsabile tecnico nell'attività di tatuatore deve essere effettuata preventivamente. Tale comunicazione ha validità dalla data indicata nella stessa.

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il nominativo e la qualifica professionale del nuovo responsabile tecnico, ha validità dalla data indicata nella stessa.

 

Trasferimento di esercizio dell'attività di tatuatore

Trattasi di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare nel caso in cui l'esercizio di tatuatore venga trasferito di sede.

L'interessato deve segnalare l'inizio attività e dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici.

L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.

L'erronea compilazione della modulistica (es. modulistica non firmata, carenza di dichiarazioni e/o attestazioni o assenza del documento d'identità) e l'incompletezza di tutti gli elementi richiesti comportano la non accettazione della SCIA da parte del Comune e il conseguente mancato permesso ad esercitare l'attività medesima.

I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autcertificati o, in altro caso, deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art.22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n.31.

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta tramite invio con raccomandata A.R. l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA.

Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della S.C.I.A., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

 

Sospensione temporanea dell'attività in esercizio di tatuatore

La Comunicazione di sospensione temporanea dell'attività di tatuatore, se protratta oltre 30 giorni naturali e consecutivi, deve essere comunicata preventivamente ed indicando il periodo di chiusura. Tale comunicazione ha validità dalla data indicata nella stessa.

In caso di riapertura anticipata dell'attività, rispetto alla data indicata precedentemente, deve essere inviata comunicazione di riapertura anticipata.

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di sospensione temporanea ha validità dalla data indicata nella stessa.

La riapertura anticipata può avvenire contestualmente alla presentazione della comunicazione ovvero dalla data indicata nella comunicazione.

 

Riapertura anticipata dell'attività in esercizio di tatuatore

In caso di riapertura anticipata dell'attività, rispetto alla data indicata nella comunicazione di sospensione temporanea dell'attività, deve essere inviata comunicazione. La riapertura anticipata dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della comunicazione ovvero dalla data ivi indicata.

La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di sospensione temporanea ha validità dalla data indicata nella stessa.

La riapertura anticipata può avvenire contestualmente alla presentazione della comunicazione ovvero dalla data indicata nella comunicazione.

 

Cessazione dell'attività in esercizio di tatuatore

La comunicazione di cessazione dell'attività di tatuatore deve essere effettuata contestualmente alla chiusura dell'attività e non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione.

La cessazione ha efficacia immeditamente dalla data di cessazione indicata nella comunicazione.

Modulistica:

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

 

 

 

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