Acconciatore / Barbiere
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La legge n. 174/2005 ha inquadrato le attività di acconciatore nell'ambito delle professioni non intellettuali "ordinistiche", ma sottoposte a regole di accesso professionali, che rientrano nel settore dei servizi alla persona, introducendo così la nuova figura unica di acconciatore, che supera la precedente distinzione tra le figure di barbiere, di parrucchiere per uomo e di parrucchiere per donna. Pertanto, a coloro che sono in possesso di qualifica professionale di "barbiere" è consentito segnalare e comunicare tutti i procedimenti amministrativi ad eccezione della tipologia "nuova apertura".
L'art. 77 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ha modificato gli artt. 2 e 3 della L.174/05 e, tra i vari dispositivi, ha previsto che l'attività professionale di acconciatore possa essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.
E' necessario effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nei casi di apertura di un nuovo esercizio, trasferimento di sede, subingresso e modifiche dei locali e/o attrezzatura/impianti, e una comunicazione in caso di sospensione/riapertura anticipata, variazione del responsabile tecnico e cessazione dell'attività.
Nuova apertura di esercizio dell'attività di acconciatore
Trattasi di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare per esercitare una nuova attività di acconciatore.
L'interessato deve segnalare l'inizio dell'attività e dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici. L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.
I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autocertificati o, in altro caso, deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art. 22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31.
Allegati alla SCIA:
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Nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell'incaricato comunale addetto al ricevimento della pratica: Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i firmatari della presente pratica.
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Per i cittadini stranieri occorre esibire la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di validità.
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In alternativa all'autocertificazione: certificato della C.P.A./C.C.I.A.A. o, per gli acconciatori, dell'Ente di Formazione attestante l'abilitazione professionale del Responsabile Tecnico
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In caso di società occorre compilare e presentare l'allegato 1.
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In caso di nomina di Responsabile Tecnico diverso dal titolare di ditta individuale o dal legale rappresentante di società occorre che il Responsabile tecnico compili e presenti l'allegato n. 2.
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In caso di presentazione della SCIA per inizio attività, trasferimento, ampliamento o riduzione locali, occorre presentare i seguenti documenti a firma di un tecnico abilitato:
a) Pianta planimetrica aggiornata dei locali in due copie (in scala 1:100) corredata dei seguenti dati:
- superficie netta, altezza, superficie aero-illuminante di ciascun ambiente;
- lay-out dell'attività;b) certificazione di conformità delle superfici vetrate stratificate / antisfondamento (norma UNI 7697),
c) dichiarazione di conformità dell'impianto termico alle norme di sicurezza (per gli impianti autonomi);
d) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e messa a terra (D.M. 22/1/2008 n. 37)
e) relazione di collaudo dell'impianto di ricambio aria (se presente)
f) Relazione a firma dell'esercente sugli aspetti igienico-sanitari, di sicurezza e gestionali (fare riferimento alle Linee guida dell'AUSL di Modena.
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta tramite invio con posta e/o raccomandata A/R, l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA.
Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i.
Subingresso in esercizio dell'attività già avviata di acconciatore e barbiere
Trattasi di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare per subentrare in un'attività di acconciatore o d barbiere già avviata, sia apportando delle modifiche ai locali che non apportandole.
Per modifiche dei locali si intende: l'ampliamento e la diversa utilizzazione.
L'interessato deve segnalare l'inizio dell'attività e dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici. L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.
I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autocertificati o, in altro caso, deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art. 22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31.
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta tramite invio con posta e/o raccomandata A/R l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA.
Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i.
Modifiche dei locali dell'attività di acconciatore e barbiere
Trattasi di una Segnalazione Certificata
di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare per esercitare
l'attività di acconciatore o di barbiere, nel caso in cui
l'esercizio ovvero i locali vengano modificati.
Per modifiche dei locali si intende: l'ampliamento e la diversa
utilizzazione.
L'interessato deve segnalare l'inizio dell'attività e dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici. L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.
I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autocertificati o, in altro caso, deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art. 22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31.
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta tramite invio con posta e/o raccomandata A/R l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA.
Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i.
Modifiche delle attrezzature in esercizio dell'attività già avviata di acconciatore e barbiere
Trattasi di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare per modificare delle attrezzature e/o impianti nella propria attività di acconciatore o di barbiere.
L'interessato deve segnalare l'inizio dell'attività e dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici. L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.
I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autocertificati o, in altro caso, deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art. 22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31.
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta tramite invio con posta e/o raccomandata A/R l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA.
Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i.
Sospensione temporanea dell'attività in esercizio di acconciatore e barbiere
La comunicazione di sospensione temporanea dell'attività di acconciatore o di barbiere, se protratta oltre 30 giorni naturali e consecutivi, deve essere comunicata preventivamente ed indicando il periodo di chiusura. Tale comunicazione ha validità dalla data indicata nella stessa.
In caso di riapertura anticipata dell'attività, rispetto alla data indicata precedentemente, deve essere inviata comunicazione di riapertura anticipata.
La comunicazione, nella quale deve essere indicato il periodo di sospensione temporanea, ha validità dalla data indicata nella stessa.
La riapertura anticipata può avvenire contestualmente alla presentazione della comunicazione ovvero dalla data indicata nella comunicazione.
Trasferimento di esercizio dell'attività di acconciatore e barbiere
Trattasi di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che occorre fare nel caso in cui l'esercizio di acconciatore o di barbiere venga trasferito di sede.
L'interessato deve segnalare l'inizio dell'attività e dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali, i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici. L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.
I requisiti professionali e igienico-sanitari devono essere dichiarati nella SCIA. I requisiti urbanistici di conformità edilizia/agibilità devono essere autocertificati o, in altro caso, deve essere presentata dichiarazione redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia, come indicato dall'art. 22 punto 7 bis, della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31.
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta tramite invio con posta e/o raccomandata A/R l'esercizio dell'attività può essere iniziato soltanto alla data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA.
Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i.
Cessazione dell'attività in esercizio di acconciatore e barbiere
La comunicazione di cessazione definitiva dell'attività di acconciatore o di barbiere deve essere effettuata contestualmente alla chiusura dell'attività e non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione.
Nel caso di attività congiunta, ma non prevalente di estetista, può essere cessata, con le suddette stesse modalità, la sola attività di estetista: in tal caso l'attività di acconciatore continua ad essere esercitata.
La cessazione ha efficacia immediatamente dalla data di cessazione indicata nella comunicazione.
Modulistica:
Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA)
All. A - Dichiarazione antimafia soci
All. 2 - Accettazione Responsabile
tecnico
All. 3 - Traccia per
Relazione
All. 4 - Requisiti
igienico-sanitari