Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che
permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di
separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad
avvocati e al tribunale.
Dove?
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una
richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
- di residenza di uno
dei coniugi,
- in cui è iscritto
l’atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto
l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto
l’atto di matrimonio celebrato all’estero
L’assistenza
di un avvocato è facoltativa.
Chi si può avvalere di questa
modalità semplificata?
Tutte
quelle coppie che:
- non abbiano figli
minori;
- non
abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela,
amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli
maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non abbiano figli
maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano
l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano
patrimoniale (Es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà
dell’abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità
economica).
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni
di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per
parte.
Come avviare la procedura
Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere
informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente,
da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per
l’acquisizione dei documenti.
Acquisiti
i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per
sottoscrivere l’accordo.
Sottoscrizione dell’accordo e sua
conferma
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile
riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi,
divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio,
secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene
fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni
dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile
per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno
concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata
conferma dell’accordo.
Documenti da presentare
- Documenti di
identità;
- (nel caso di
divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 3 anni a far
data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
- (nel caso di
modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.
Costi del procedimento
Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00, da
versare all’atto della firma dell’accordo.
1)
mediante pagamento in contanti. 2) mediante operazione P.O.S,effettuabile con
carta di credito o bancomat.
Decorrenza degli effetti
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà
con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo.
Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o
divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.