Autocertificazione - Comune di Castelvetro

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Autocertificazione

 

In base ad una nuova recente normativa il D.P.R. 445 del 28/12/2000 le amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione.  Questa  è  una  delle  novità  più importanti  del  testo  unico  sulla  documentazione amministrativa. 
Si  completa  così  il  cammino  avviato nel 1997 dalle leggi Bassanini per semplificare la vita ai cittadini e non costringerli più a fare i fattorini tra un'amministrazione e l'altra per dimostrare di essere nati,  residenti  o  addirittura  di  essere  in  vita.  Sono diventate  più  semplici  tutte  le  pratiche  più  comuni della vita quotidiana ed è già stato eliminato il 55% dei certificati. Questi risultati positivi hanno consentito di introdurre le nuove semplificazioni, che permetteranno di raggiungere l'obiettivo della completa eliminazione dei certificati attraverso lo scambio diretto di informazioni tra amministrazioni pubbliche.

 

Tutti i certificati che le amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere:

 

Le amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini, dopo le leggi Bassanini, i certificati relativi a:

  • luogo e data di nascita;

  • residenza;

  • cittadinanza;

  • godimento dei diritti civili e politici;

  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

  • stato di famiglia;

  • esistenza in vita;

  • nascita  del  figlio,  morte  del  coniuge,  del  genitore, del figlio ecc.;

  • tutti  i  dati  a  conoscenza  dell'interessato  contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);

  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni  (ad  esempio  l'iscrizione  alla  Camera  di  Commercio);

  • appartenenza a ordini professionali;

  • titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;

  • situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi;

  • possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della  partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria;

  • stato  di  disoccupazione,  qualità  di  pensionato  e categoria di pensione;

  • qualità di studente;

  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

  • tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento  degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

  • non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;

  • vivere a carico.


La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni  e  dei  servizi  pubblici  costituisce  violazione dei  doveri  d'ufficio.  Al  posto  dei  certificati,  amministrazioni  e  servizi  pubblici  devono  accettare  le  autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi  indicare  dall'interessato  gli  elementi  necessari  per trovarli (ad esempio per il diploma di scuola secondaria il cittadino deve indicare l'istituto e l'anno in cui si è diplomato).

 

Fate attenzione:

  • I certificati medici non possono essere sostituiti dall'autocertificazione.

  • E' sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati, sono le amministrazioni che non possono pretenderli. 


Chi deve accettare l'autocertificazione:

 

 

Le amministrazioni pubbliche;

I gestori di pubblici servizi e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc.
Per  esempio  le  aziende  municipalizzate,  l'Enel,  le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade ecc. sono tenute ad accettare l'autocertificazione dai loro utenti;


I Tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.


L'autocertificazione e i privati:

Si può presentare l'autocertificazione anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) se questi decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni  pubbliche,  accettare  l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.

I documenti d'identità  al posto dei certificati:
L'esibizione  di  un  documento  d'identità  o  di  riconoscimento  (ad  esempio  carta  d'identità,  passaporto, patente di guida, libretto di pensione ecc.), a seconda  dei  dati  che  contiene,  sostituisce  i  certificati  di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

 

Come si fa l'autocertificazione:

 

Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall'interessato,  senza  autentica  della  firma  e  senza  bollo. 

Chi può fare le dichiarazioni sostitutive:

 

Possono fare l'autocertificazione:

  • i cittadini italiani;

  • i cittadini dell'Unione Europea;

  • i cittadini  dei  paesi  extracomunitari  in  possesso  di regolare  permesso  di  soggiorno,  limitatamente  ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
    NIENTE PIU' AUTENTICHE DI FIRMA SU DOMANDE E DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  DELL'ATTO  DI NOTORIETA'  RIVOLTE  ALLE  PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI


Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere. Per esempio, si può dichiarare  di  essere  erede,  proprietario  o  affittuario di un appartamento o il proprio stato di servizio ecc. Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle amministrazioni e ai gestori di servizi  pubblici  è  sufficiente  firmarle  davanti  al  dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle  allegando  la  fotocopia  di  un  documento  di  identità. L'autentica della firma rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati, come banche o assicurazioni, e per le domande di riscossione di benifici economici (pensioni o contributi) da parte di altre persone, nelle ipotesi che questi non le accettino.


Le responsabilità di chi autocertifica

 

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione.  Le  amministrazioni  gli  danno fiducia  e  al  tempo  stesso  effettuano  controlli  sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria, può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

 

Domande e autocertificazioni per fax e per e-mail

 

Tutte  le  domande  e  le  dichiarazioni  sostitutive  da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di  servizi  pubblici  possono  essere  inviate  anche  per fax allegando la fotocopia di un documento di identità. Inoltre potranno essere inviate per e-mail con la firma digitale o con la carta di identità elettronica.

 

Autentica di copia

 

Si può dichiarare che è conforme all'originale:

  • la copia di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;

  • la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;

  • la  copia  di  documenti  fiscali  che  debbono  essere conservati dai privati.

Non è più necessario, quindi, far autenticare le copie di  questi  documenti  in  Comune  o  presso  l'amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  firmata  davanti  al  dipendente  addetto  oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento d'identità.

 

Legalizzazione di fotografie

 

Le  amministrazioni  competenti  al  rilascio  dei  documenti  personali  devono  legalizzare  direttamente  le fotografie.  L'interessato  può  anche  rivolgersi  presso qualsiasi Comune. 

 

Impedimento per ragioni di salute

 

Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento  per  ragioni  di  salute,  un  parente  prossimo  (il coniuge  o  in  sua  assenza  i  figli  o  in  mancanza,  un altro  parente  fino  al  terzo  grado)  può  fare  una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione. Rispetto  ad  ogni  singolo  procedimento  il  Settore competente potrà dare ulteriori informazioni.

 

Dove rivolgersi:

Presso l'Ufficio Anagrafe Tel. 059/758817
piano terra del Municipio
P.zza Roma, 5

 

 

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