Accesso civico
Il D. lgs. n. 33/2013, cd. Testo Unico per la trasparenza delle P.A., ha introdotto all’interno dell’ordinamento giuridico italiano la nozione di accesso civico affiancandola a quella già presente di accesso documentale prevista ai sensi degli articoli 22 ss. della legge n. 241/1990.
Attualmente nel nostro ordinamento esistono due tipologie di accesso civico: l’accesso civico “semplice”, previgente alla Riforma del 2016 e l’accesso civico “generalizzato” introdotto dal decreto legislativo n. 97/2016.
L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato, quindi senza necessità di fornire una motivazione.
L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (D. Lgs. 33/2013 e smi art.5, c. 1).
L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.
All’art. 5, c. 2 del d. Lgs. 33/2013 e smi si legge infatti:
“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.
Il diritto di accesso civico (semplice o generalizzato) presenta alcune caratteristiche peculiari che lo distinguono dal diritto di accesso classico, disciplinato dalla L. 241/1990:
- L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
- L'istanza di accesso civico non richiede alcuna motivazione
- L’esercizio del diritto di accesso civico è inteso quale un’opportunità per la vigilanza partecipativa della società civile
- Diverse sono anche le conseguenze del mancato accesso a favore dell’istante. Per quanto attiene l’accesso civico nei casi di diniego parziale o totale all’accesso o in caso di mancata risposta allo scadere del termine per provvedere (trenta giorni),contrariamente a quanto dispone la legge 241/1990, non si forma silenzio rigetto, ma il cittadino può presentare una istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione della domanda di riesame.
Nel caso di accesso civico il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. (art. 5 c. 4 d. lgs 33/2013).
Accesso civico semplice – come richiederlo
Secondo il vigente Regolamento comunale disciplinante l'accesso civico, l'accesso generalizzato e l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27/11/2019), l’istanza di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), preferibilmente utilizzando, in caso di invio mediante posta elettronica certificata (PEC), la casella istituzionale di posta elettronica certificata indicata sul sito del comune.
La richiesta può essere presentata su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Castelvetro di Modena nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti/ ulteriore sottosezione Accesso Civico.
All’interno del Comune di Castelvetro di Modena il RPCT è il Segretario Comunale dott.ssa Maria Assunta Manco (tel. 059/758805 - segretario@comune.castelvetro-di-modena.mo.it) o chi ne esercita le funzioni in sua assenza.
Il Comune, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza provvede a pubblicare sul sito istituzionale i dati, i documenti o le informazioni richiesti. Il RPCT entro lo stesso termine comunica all’interessato l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del collegamento ipertestuale.
In caso di ritardo o mancata risposta, l’interessato può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo che, accertata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Il modulo per presentare questa richiesta è anch’esso scaricabile dal sito del Comune di Castelvetro di Modena nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti/ ulteriore sottosezione Accesso Civico.
Accesso civico generalizzato - come richiederlo
L’istanza di accesso civico generalizzato è indirizzata al Comune di Castelvetro di Modena presso l'URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico. L’apposito modulo utilizzabile per la richiesta è’ disponibile on line nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti/ ulteriore sottosezione Accesso Civico.
L’URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico individua, tempestivamente, l’Ufficio Responsabile del procedimento che coincide con l’Ufficio che detiene i dati e/o i documenti oggetto della richiesta e assegna allo stesso l’istanza per la relativa istruttoria. Qualora la richiesta riguardi dati e/o documenti detenuti da diversi uffici, l’Ufficio per l’accesso civico generalizzato trasmette la richiesta a detti uffici per la relativa istruttoria.
L’Ufficio Responsabile del procedimento cura l’istruttoria, anche tenendo conto delle informazioni disponibili nel registro degli accessi, risponde all’interessato, sentito l’URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, che si esprime al solo fine di assicurare la coerenza degli orientamenti interpretativi del Comune, in particolare nei casi di rifiuto o di differimento della richiesta, e il rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti dalla normativa.
Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza all’Ufficio protocollo del Comune, salvo i casi di sospensione dei termini di cui agli articoli 10 e 11 del sopra citato Regolamento comunale disciplinante l'accesso civico, l'accesso generalizzato e l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990, che si applicano in caso di presenza di controintereressati.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (dal 15/05/2023):
Dr.ssa Maria Assunta Manco
Segretario Comunale
Tel 059758805
e-mail: segretario@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
pec: comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it
Modulo Richiesta di accesso civico al RPCT
Modulo Richiesta di accesso civico al Titolare del potere sostitutivo
Modulo Richiesta di accesso civico generalizzato
Modulo Richiesta di accesso civico generalizzato - istanza di riesame
Modulo Richiesta di accesso civico generalizzato - opposizione del controinteressato
REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI
Registro richieste accessi agli atti primo semestre 2023
Registro richieste accessi agli atti anno 2022 con aggiornamenti al 30/06/2023 - sostituisce il precedente
Registro richieste accessi agli atti anno 2022
Registro richieste accessi agli atti anno 2021
Registro richieste accessi agli atti anno 2020
Registro richieste accessi agli atti anno 2019
Registro richieste accessi agli atti anno 2018
Registro richieste accessi agli atti anno 2017